per la città metropolitana di Milano
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
I beni culturali

I beni culturali

La tutela del patrimonio culturale è un valore riconosciuto dalla Costituzione italiana, che all’art. 9 recita: “La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Il D. Lgs. n. 42/2004 (art. 10) definisce Beni Culturali “le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

Con l’entrata in vigore del Codice, sono state introdotte rilevanti novità rispetto alla disciplina previgente; in particolare, riguardo l’individuazione dei beni sottoposti a tutela, sono stati stabiliti specifici criteri per l’identificazione ed il riconoscimento dei beni facenti parte del patrimonio culturale, con distinzione tra cose appartenenti a soggetti pubblici e a soggetti privati; alla  tutela è stata affiancata la nozione di valorizzazione del patrimonio culturale, ed è stata razionalizzata la materia dei controlli sui lavori aventi ad oggetto beni culturali.

I Beni Culturali sono sottoposti dal Codice ad una specifica disciplina di tutela esercitata sulla base di una adeguata attività conoscitiva, attraverso specifiche attività volte a garantire la protezione e la conservazione de patrimonio culturale al fine di assicurarne il godimento alla collettività e la trasmissione alle generazioni future. Non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico o tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. L’esercizio della tutela si svolge attraverso una serie di attività di tipo tecnico e amministrativo volte a regolare diritti e comportamenti.

QUADRO SINTETICO DEGLI OBBLIGHI E PROCEDURE RELATIVE AI BENI CULTURALI (Parte II, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

    – risultano sottoposti de jure (fino a quando non sia intervenuta con esito negativo la procedura di “Verifica dell’interesse culturale”) alla disciplina di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” tutti gli immobili, strutture, singoli edifici o complessi (ivi compresi i cimiteri, le piazze, le strade e vie pubbliche di interesse storico-artistico, le architetture rurali, ecc.) la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni e la cui proprietà appartenga allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti Pubblici Territoriali (Comuni, Province, ecc.), nonché ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro (Enti religiosi, ONLUS, ecc.);
    – sono altresì sottoposti a specifiche disposizioni di tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 particolari categorie di manufatti indicati all’art.11 del Decreto, tra cui: affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e altri elementi decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista;
    – l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere (compresi gli interventi edilizi classificabili come “manutenzione ordinaria”, l’installazione di impianti tecnologici, la collocazione di manufatti a carattere temporaneo, le affissioni pubblicitarie e i mutamenti di destinazione d’uso, anche in assenza di opere edili) sui Beni Culturali di cui sopra è subordinata, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs., alla preventiva autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
    – sono altresì sottoposti a obbligo di denuncia e subordinati alla preventiva autorizzazione da parte del MIBACT le alienazioni, le concessioni d’uso, le vendite e i trasferimenti di proprietà dei Beni Culturali, secondo le disposizioni di cui agli artt. 53 e segg. del D.Lgs. 42/2004;
    – i proprietari di Beni Culturali sono inoltre tenuti all’osservanza degli obblighi conservativi imposti dall’art. 30 del citato D.Lgs. 42/2004;
    – l’inosservanza delle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui alla parte IV del detto Decreto e delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

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