Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere obbligatoriamente denunciati al Ministero (art. 59).
La denuncia è presentata al competente Soprintendente del luogo ove si trovano i beni. (art. 59, c. 2) e contiene:
- I dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali, (affinché risulti che entrambe le parti siano consapevoli dei vincoli esistenti sulla “cosa” per effetto della dichiarazione di interesse culturale),
- i dati identificativi dei beni;
- l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
- l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).
Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. In caso di violazione dell’obbligo è previsto a carico del trasgressore l’irrogazione di sanzioni penali e amministrative. (art. 59, c. 5).
Presentazione delle richieste
Le denunce possono essere inoltrate:
- in formato digitale tramite PEC (sabap-mi@pec.cultura.gov.it )
- in formato cartaceo a mezzo posta o a mano presso gli uffici della Soprintendenza.
Per maggiori approfondimenti sul procedimento visita la pagina Alienazione e Prelazione
Responsabile del procedimento:
avv. Giuseppe Liberti
giuseppe.liberti@cultura.gov.it
tel. 02.86.313.287
Beni architettonici
Per la presentazione della denuncia scarica il MODELLO Denuncia di alienazione beni immobili
Per informazioni
tel. 02.86.313.206
Responsabile del procedimento:
dott. Loris Bendotti
loris.bendotti@cultura.gov.it
tel. 02.86.313.282
Beni mobili storico-artistici
Per la presentazione della denuncia scarica il MODELLO Denuncia di alienazione/trasferimento beni mobili
Per informazioni
I referenti per la denuncia di trasferimento dei beni mobili sono i funzionari storici dell’arte secondo la zona di competenza.