Per ulteriori informazioni e per la presentazione della denuncia visita la pagina
La denuncia di trasferimento e il diritto di prelazione
Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere obbligatoriamente denunciati al Ministero (art. 59).
La presentazione della denuncia di trasferimento assolve principalmente al compito di consentire l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per che ha la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, alienati a titolo oneroso, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione (art. 60), perseguendo l’interesse pubblico di arricchire il patrimonio storico ed artistico della Nazione.
Tale diritto deve essere esercitato:
- entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia (art. 61, c. 1)
- entro centottanta giorni se la denuncia è presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c. 2).
Entro tali termini il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica (art. 61, c. 3). In pendenza di tale termine l’atto rimane condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione e l’alienante non può effettuare la consegna della cosa (art. 61, c. 4).
Le disposizioni relative alle violazioni in materia di alienazione, sanzionabili penalmente, sono contenute nell’art. 173 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
La denuncia di trasferimento deve essere effettuata entro trenta giorni:
- dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
- dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
- dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
La denuncia è presentata al competente Soprintendente del luogo ove si trovano i beni. (art. 59, c. 2) e contiene:
- I dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali, (affinché risulti che entrambe le parti siano consapevoli dei vincoli esistenti sulla “cosa” per effetto della dichiarazione di interesse culturale),
- i dati identificativi dei beni;
- l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
- l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).
Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. In caso di violazione dell’obbligo è previsto a carico del trasgressore l’irrogazione di sanzioni penali e amministrative. (art. 59, c. 5).